Capo VII

Art. 23

Personale dell'Agenzia

In vigore dal 31 lug 2015
1. La DGCS può autorizzare il direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi del personale di cui all', comma 2, lettere a) e b), della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'opzione per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. Sono fatte salve le esigenze funzionali di graduale passaggio all'Agenzia delle funzioni già attribuite al MAECI e la continuità del pagamento del trattamento economico del personale. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI può accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di cui all', comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operatività. 3. Fermo restando quanto disposto all', comma 5, della legge istitutiva, l'opzione per l'inquadramento nell'Agenzia del personale di cui all', comma 2, lettera a) e b), laddove prevista, può essere espressa anche successivamente alla data di piena operatività.
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Personale dell'Agenzia (Art. 23 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo