Capo IV
Art. 16
Iniziative realizzate tramite soggetti aventi finalità di lucro
In vigore dal 31 lug 2015
Iniziative realizzate tramite soggetti
aventi finalità di lucro
1. L'Agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalità della legge medesima.
2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al più ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonché al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.
3. Le attività di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalità della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al codice di comportamento di cui all', fatte salve le competenze del Comitato congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-16