Capo IV
Art. 15
Collaborazione con amministrazioni pubbliche e con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
In vigore dal 31 lug 2015
Collaborazione con amministrazioni pubbliche
e con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni, che determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed è informato di quelle di importo inferiore.
2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
3. I contributi dell'Agenzia per attività promosse da soggetti di cui agli della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorità di intervento. È fatta salva la possibilità di affidare direttamente ai soggetti di cui all' la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.
4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attività.
5. La convenzione di cui all', comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalità di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-15