Capo III
Art. 10
Reclutamento e inquadramento del personale
In vigore dal 31 lug 2015
1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia è suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa è titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l', comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
2. Le procedure di cui all', comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneità allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese.
Per i profili professionali per il cui accesso è richiesta la laurea, è inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.
3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonché l'area e la fascia retributiva di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-10