Capo IV
Art. 12
Bilancio
In vigore dal 31 lug 2015
1. Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro. Entro il 31 dicembre, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore.
4. Con modalità stabilite dal regolamento di contabilità, il direttore può disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.
5. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-12