Capo II

Art. 9

Sedi all'estero

In vigore dal 1 mar 2020
1. Con le modalità di cui all', comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione è affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva. 2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8. 3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all', comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro. 5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall', comma 3, della legge istitutiva. 6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica; b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI. 7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione. 8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.

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Sedi all'estero (Art. 9 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo