Capo II
Art. 5
Direttore
In vigore dal 31 lug 2015
1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare:
a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;
b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilità;
c) stipula la convenzione con il Ministro;
d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;
f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all', comma 6, della legge istitutiva;
g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero;
h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;
i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilità di specifici progetti;
l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;
m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale;
n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;
o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell', comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;
p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attività di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;
q) svolge le funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.
2. La selezione per la nomina del direttore di cui all', comma 5, della legge istitutiva è così disciplinata:
a) i requisiti, le modalità e i criteri di determinazione dell'idoneità di cui alla lettera d), i termini e le modalità di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalità idonee a garantire la diffusione anche internazionale;
b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la commissione comprende almeno un dirigente generale o equiparato del MAECI e un professore universitario in materie attinenti all'ambito di attività dell'Agenzia;
c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialità e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi;
e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.
3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore è determinato con contratto individuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale. L'incarico non può essere conferito a persone in quiescenza.
4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianità.
Storico versioni
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