Capo II
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 31 lug 2015
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformità all', comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.
2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennità del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché, in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-7