Capo I
Art. 2
Finalità
In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicità, l'unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.
2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonché ogni altra funzione indicata dall' della legge istitutiva.
3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.
4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilità attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-2