Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 31 lug 2015
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l' della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
a) «legge istitutiva»: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;
b) «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
c) «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all' della legge istitutiva;
d) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all' della legge istitutiva;
f) «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall' della legge istitutiva;
g) «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui all', comma 5, della legge istitutiva;
h) «sedi all'estero»: sedi all'estero dell'Agenzia di cui all', comma 7, della legge istitutiva;
i) «Comitato congiunto»: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all' della legge istitutiva;
l) «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
m) «documento triennale»: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all' della legge istitutiva;
n) «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all', comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
o) «data di piena operatività»: data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;
p) «regolamento di contabilità»: regolamento interno di contabilità di cui all', comma 6, della legge istitutiva;
q) «regolamento di organizzazione»: regolamento interno di organizzazione di cui all', comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-07-22;113#art-1