Capo II

Art. 4

Disposizioni generali

In vigore dal 31 lug 2015
1. L'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche. 2. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore; b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 4. Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro. 5. Sul regolamento di contabilità, il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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Disposizioni generali (Art. 4 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».) — Testo vigente | Portale Normativo