REGOLAMENTO·n. 1070·28 giugno 2021
Regolamento (UE) 2021/1070
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1070 DELLA COMMISSIONE - del 28 giugno 2021 - che stabilisce misure speciali di controllo, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 28 giugno 2021 40 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
capo ICAPO I
capo I.tit_1NORME GENERALI
capo IICAPO II
capo II.tit_1MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE RELATIVE ALL'INFEZIONE DA LSDV
capo II.sct_1SEZIONE 1
capo II.sct_1.tit_1Istituzione di zone soggette a restrizioni e vaccinazione contro l'infezione da LSDV
capo II.sct_2SEZIONE 2
capo II.sct_2.tit_1Inclusione di una zona soggetta a restrizioni I e II nell'allegato I
capo IIICAPO III
capo III.tit_1CONDIZIONI PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLE AREE IN CUI SI APPLICANO MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE RELATIVE ALL'INFEZIONE DA VIRUS DELLA DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA, E DA TALI AREE
capo III.sct_1SEZIONE 1
capo III.sct_1.tit_1Deroghe ai divieti di movimenti di partite di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II
capo III.sct_2SEZIONE 2
capo III.sct_2.tit_1Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari
capo III.sct_3SEZIONE 3
capo III.sct_3.tit_1Condizioni specifiche per autorizzare i movimenti di partite di bovini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone e procedure di incanalamento
capo IVCAPO IV
capo IV.tit_1DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Istituzione di zone soggette a restrizioni I e IIArt. 3.tit_1Istituzione di zone soggette a restrizioni I e IIArt. 4Divieti di movimenti nelle zone soggette a restrizioni I e IIArt. 4.tit_1Divieti di movimenti nelle zone soggette a restrizioni I e IIArt. 5Inclusione della zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I, parte IIArt. 5.tit_1Inclusione della zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I, parte IIArt. 6Inclusione della zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I, parte IArt. 6.tit_1Inclusione della zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I, parte IArt. 7Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni IArt. 7.tit_1Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni IArt. 8Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni IIArt. 8.tit_1Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni IIArt. 9Condizioni specifiche per autorizzare i movimenti di partite di bovini provenienti da zone soggette a restrizioni I e II verso un macello al di fuori di tali zone, situato nel territorio dello stesso Stato membro, ai fini della macellazione immediataArt. 9.tit_1Condizioni specifiche per autorizzare i movimenti di partite di bovini provenienti da zone soggette a restrizioni I e II verso un macello al di fuori di tali zone, situato nel territorio dello stesso Stato membro, ai fini della macellazione immediataArt. 10Deroghe ai divieti di movimenti di partite di sperma, ovuli ed embrioni di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e IIArt. 10.tit_1Deroghe ai divieti di movimenti di partite di sperma, ovuli ed embrioni di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e IIArt. 11Deroga al divieto di movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti da zone soggette a restrizioni IArt. 11.tit_1Deroga al divieto di movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti da zone soggette a restrizioni IArt. 12Deroga al divieto di movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti da zone soggette a restrizioni IIArt. 12.tit_1Deroga al divieto di movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti da zone soggette a restrizioni IIArt. 13Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 13.tit_1Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 14Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 14.tit_1Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 15Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 15.tit_1Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 16Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di partite di bovini e sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 16.tit_1Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di partite di bovini e sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zoneArt. 17Obblighi dell'autorità competente dello stabilimento di origine in materia di procedure di incanalamentoArt. 17.tit_1Obblighi dell'autorità competente dello stabilimento di origine in materia di procedure di incanalamentoArt. 18Obblighi dell'autorità competente del luogo di destinazione in materia di procedure di incanalamentoArt. 18.tit_1Obblighi dell'autorità competente del luogo di destinazione in materia di procedure di incanalamentoArt. 19Obblighi dello Stato membro del luogo di origine delle partite di bovini, del materiale germinale o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati, per quanto riguarda le informazioni da comunicare alla Commissione e agli Stati membri per le deroghe concesse in base alle valutazioni dei rischiArt. 19.tit_1Obblighi dello Stato membro del luogo di origine delle partite di bovini, del materiale germinale o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati, per quanto riguarda le informazioni da comunicare alla Commissione e agli Stati membri per le deroghe concesse in base alle valutazioni dei rischiArt. 20Entrata in vigore e data di applicazioneArt. 20.tit_1Entrata in vigore e data di applicazione