Art. 16

Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di partite di bovini e sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone

In vigore dal 28 giu 2021
Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di partite di bovini e sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone L'autorità competente dello Stato membro autorizza i movimenti di partite di bovini e di sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di tali partite: a) nel caso di trasporto di bovini, i mezzi di trasporto: i) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e ii) sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente dello Stato membro; b) comprendono soltanto animali o sottoprodotti di origine animale non trasformati o pelli non trattate aventi lo stesso status sanitario.
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