Art. 15
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone
In vigore dal 28 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone
Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro nei casi contemplati all' unicamente se tali partite sono accompagnate da:
a)
un documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
b)
un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
In caso di movimenti di partite di cui al primo comma del presente articolo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1070:oj#art-15