Art. 13
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone
In vigore dal 28 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone
Gli operatori spostano partite di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro nei casi contemplati agli del presente regolamento unicamente se gli animali da spostare sono accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (13) che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
a)
«Bovini provenienti da una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative all'infezione da LSDV di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione.».
b)
«Bovini provenienti da una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative all'infezione da LSDV di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione.».
c)
«Bovini provenienti da una zona soggetta a restrizioni I o II in conformità delle misure speciali di controllo relative all'infezione da LSDV di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione.».
In caso di movimenti di partite di cui al primo comma del presente articolo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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