Art. 7
Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni I
In vigore dal 28 giu 2021
Deroghe al divieto di movimenti di partite di bovini da una zona soggetta a restrizioni I
In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare i movimenti di partite di bovini da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni I verso:
a)
una zona soggetta a restrizioni I o II dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i)
i bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino;
ii)
tutti gli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento di origine dei bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 28 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino, oppure trovarsi ancora, alla data di spedizione, nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;
iii)
i bovini compresi nella partita devono essere detenuti nel proprio stabilimento di origine sin dalla nascita oppure per un periodo ininterrotto di almeno 28 giorni prima della data di spedizione; e
iv)
l'autorità competente effettua:
—
un esame clinico, con esito favorevole, di tutti i bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite, compresi i bovini facenti parte di tali partite;
—
se necessario, un esame di laboratorio, con esito favorevole, dei bovini detenuti nello stabilimento di origine di tali partite, compresi i bovini facenti parte di tali partite;
b)
qualsiasi luogo di destinazione, comprese le aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni, altre zone soggette a restrizioni I o zone soggette a restrizioni II, nello stesso Stato membro o in altri Stati membri qualora, oltre alle condizioni di cui alla lettera a), punti ii), iii) e iv) del presente articolo, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i)
i bovini compresi nella partita devono essere stati vaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino;
ii)
in un raggio di almeno 20 km intorno allo stabilimento di origine di tali partite, non si sono registrati focolai di infezione da LSDV per un periodo di almeno tre mesi prima della data di spedizione; e
iii)
tutti i bovini detenuti in un raggio di 50 km intorno allo stabilimento di origine della partita devono essere stati vaccinati o rivaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino o essere protetti dall'immunità materna;
c)
qualsiasi luogo di destinazione, comprese le aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni, altre zone soggette a restrizioni I o zone soggette a restrizioni II, in altri Stati membri o territori di paesi terzi qualora, oltre alle condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i)
gli animali devono soddisfare eventuali garanzie in materia di salute animale in base all'esito favorevole di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione dell'infezione da LSDV richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e approvate dall'autorità competente degli Stati membri di destinazione e passaggio prima della data di spedizione;
ii)
non devono essere stati confermati focolai di infezione da LSDV entro un raggio di almeno 20 km intorno allo stabilimento di origine di tali partite per un periodo di almeno tre mesi prima della data di spedizione; e
iii)
tutti i bovini detenuti nel raggio di 50 km intorno allo stabilimento di origine della partita devono essere stati vaccinati o rivaccinati contro l'infezione da LSDV almeno 60 giorni prima della data di spedizione e trovarsi ancora, a tale data, nel periodo di immunità conformemente alle istruzioni del produttore del vaccino o essere protetti dall'immunità materna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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