Art. 5
Inclusione della zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I, parte II
In vigore dal 28 giu 2021
Inclusione della zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I, parte II
Qualora, per ragioni epidemiologiche, un'area di uno Stato membro compresa in tutto o in parte in una zona soggetta a restrizioni II, istituita ai sensi dell', paragrafo 1, venga inclusa nell'allegato I, parte II, immediatamente l'autorità competente:
a)
modifica i confini della zona soggetta a restrizioni II iniziale per garantire che essa corrisponda alla zona soggetta a restrizioni II descritta in tale allegato;
b)
estende la vaccinazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), e i divieti di cui all', paragrafo 1, alla zona soggetta a restrizioni II descritta in tale allegato.
Storico versioni
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