Art. 4

Divieti di movimenti nelle zone soggette a restrizioni I e II

In vigore dal 28 giu 2021
Divieti di movimenti nelle zone soggette a restrizioni I e II 1.   L'autorità competente vieta i movimenti delle partite seguenti nelle zone soggette a restrizioni II: a) bovini; b) materiale germinale di bovini; c) sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini compresi il latte, il colostro, i prodotti lattiero-caseari e i prodotti ottenuti dal colostro destinati all'alimentazione degli animali. 2.   L'autorità competente vieta i movimenti delle partite seguenti nelle zone soggette a restrizioni I: a) bovini; b) materiale germinale di bovini; c) sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini, diversi da latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati all'alimentazione degli animali. 3.   In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di cui al capo III conformemente alle condizioni ivi specificate.
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