Art. 4
Divieti di movimenti nelle zone soggette a restrizioni I e II
In vigore dal 28 giu 2021
Divieti di movimenti nelle zone soggette a restrizioni I e II
1. L'autorità competente vieta i movimenti delle partite seguenti nelle zone soggette a restrizioni II:
a)
bovini;
b)
materiale germinale di bovini;
c)
sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini compresi il latte, il colostro, i prodotti lattiero-caseari e i prodotti ottenuti dal colostro destinati all'alimentazione degli animali.
2. L'autorità competente vieta i movimenti delle partite seguenti nelle zone soggette a restrizioni I:
a)
bovini;
b)
materiale germinale di bovini;
c)
sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini, diversi da latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati all'alimentazione degli animali.
3. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di cui al capo III conformemente alle condizioni ivi specificate.
Storico versioni
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