Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «bovino», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie; 2) «zona soggetta a restrizioni I», una parte del territorio di uno Stato membro con una delimitazione geografica precisa: a) situata all'esterno di un'area in cui sia stato confermato un focolaio di infezione da LSDV; b) in cui la vaccinazione contro l'infezione da LSDV sia eseguita in conformità dell', paragrafo 2; c) elencata o non elencata nella parte I dell'allegato I; d) soggetta alle norme speciali di controllo delle malattie di cui agli articoli da 3 a 6. 3) «zona soggetta a restrizioni II», una parte del territorio di uno Stato membro con una delimitazione geografica precisa: a) comprendente un'area in cui sia stato confermato un focolaio di infezione da LSDV; b) in cui la vaccinazione contro l'infezione da LSDV sia eseguita in conformità dell', paragrafo 1; c) elencata o non elencata nella parte II dell'allegato I; d) soggetta alle norme speciali di controllo delle malattie di cui agli articoli da 3 a 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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