Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 giu 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«bovino», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
2)
«zona soggetta a restrizioni I», una parte del territorio di uno Stato membro con una delimitazione geografica precisa:
a)
situata all'esterno di un'area in cui sia stato confermato un focolaio di infezione da LSDV;
b)
in cui la vaccinazione contro l'infezione da LSDV sia eseguita in conformità dell', paragrafo 2;
c)
elencata o non elencata nella parte I dell'allegato I;
d)
soggetta alle norme speciali di controllo delle malattie di cui agli articoli da 3 a 6.
3)
«zona soggetta a restrizioni II», una parte del territorio di uno Stato membro con una delimitazione geografica precisa:
a)
comprendente un'area in cui sia stato confermato un focolaio di infezione da LSDV;
b)
in cui la vaccinazione contro l'infezione da LSDV sia eseguita in conformità dell', paragrafo 1;
c)
elencata o non elencata nella parte II dell'allegato I;
d)
soggetta alle norme speciali di controllo delle malattie di cui agli articoli da 3 a 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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