Art. 12

Deroga al divieto di movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti da zone soggette a restrizioni II

In vigore dal 28 giu 2021
Deroga al divieto di movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti da zone soggette a restrizioni II In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dagli stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni II verso: a) nel caso di sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, qualsiasi luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro oppure qualsiasi luogo di destinazione situato in zone soggette a restrizioni I o II di un altro Stato membro, purché i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); b) nel caso di pelli di bovini: i) qualsiasi luogo di destinazione situato in una zona soggetta a restrizioni II dello stesso Stato membro oppure di un altro Stato membro purché si tratti di pelli gregge non trattate destinate al consumo umano o di pelli non trattate spedite sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto; ii) qualsiasi luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro purché siano soddisfatte le condizioni di cui all', lettera b); c) nel caso di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari, qualsiasi luogo di destinazione situato in qualsiasi area dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro, purché siano stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi per l'infezione da LSDV, di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1070:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo