Art. 10

Deroghe ai divieti di movimenti di partite di sperma, ovuli ed embrioni di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II

In vigore dal 28 giu 2021
Deroghe ai divieti di movimenti di partite di sperma, ovuli ed embrioni di bovini dalle zone soggette a restrizioni I e II 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare i movimenti di partite di sperma, ovuli ed embrioni di bovini da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale o da altri stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni I verso: a) zone soggette a restrizioni I o II dello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli animali donatori sono stati: — vaccinati e rivaccinati contro l'infezione da LSDV secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato e la prima vaccinazione deve essere stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; oppure — sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare anticorpi specifici contro l'LSDV il giorno della raccolta e almeno 28 giorni dopo il periodo di raccolta per quanto riguarda lo sperma o il giorno della raccolta per quanto riguarda gli embrioni e gli ovuli; ii) gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un centro di inseminazione artificiale o in un altro stabilimento adeguato in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati focolai di infezione da LSDV nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; iii) gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e durante tutto il periodo di raccolta e non presentavano sintomi clinici di infezione da LSDV; b) qualsiasi luogo di destinazione situato in un'altra zona soggetta a restrizioni I o II di un altro Stato membro purché, oltre alle condizioni di cui alla lettera a), siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, alla ricerca dell'LSDV mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguita su campioni ematici prelevati all'inizio del periodo di raccolta dello sperma, degli ovuli e degli embrioni e successivamente almeno ogni 14 giorni durante il periodo di raccolta dello sperma, o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli; ii) lo sperma è stato sottoposto alla ricerca dell'LSDV mediante PCR con esito negativo; c) qualsiasi luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro oppure, nel caso di una zona soggetta a restrizioni I, in un paese terzo, purché oltre alle condizioni di cui alla lettera a), gli animali donatori soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi degli effetti di tale spedizione e delle misure contro la diffusione dell'infezione da LSDV, richieste dall'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di origine e approvate dalle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di passaggio e di destinazione prima della spedizione dello sperma, degli ovuli o degli embrioni. 2.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può autorizzare i movimenti di partite di sperma, ovuli ed embrioni di bovini da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale o da altri stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni II verso qualsiasi luogo di destinazione situato in un'altra zona soggetta a restrizioni II dello stesso Stato membro.
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