Art. 17
Obblighi dell'autorità competente dello stabilimento di origine in materia di procedure di incanalamento
In vigore dal 28 giu 2021
Obblighi dell'autorità competente dello stabilimento di origine in materia di procedure di incanalamento
1. L'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di origine predispone una procedura di incanalamento, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, passaggio e destinazione, per i movimenti di partite di bovini o di sottoprodotti di origine animale non trasformati che rientrano nelle deroghe di cui agli qualora il luogo di destinazione sia situato in un altro Stato membro («la procedura di incanalamento»).
2. L'autorità competente dello stabilimento di origine provvede affinché:
a)
ciascun mezzo di trasporto, utilizzato per i movimenti di partite di bovini o di sottoprodotti di origine animale non trasformati di cui al paragrafo 1, sia registrato singolarmente dall'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di origine ai fini del trasporto di bovini o di sottoprodotti di origine animale non trasformati mediante la procedura di incanalamento, e sia:
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sigillato dal veterinario ufficiale dopo essere stato caricato per la spedizione. Solo un funzionario dell'autorità competente del luogo di destinazione può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; tutti i carichi e le sostituzioni di sigillo devono essere notificati all'autorità competente del luogo di destinazione, oppure
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individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
b)
il trasporto abbia luogo:
i)
sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;
ii)
direttamente, senza soste a meno che il periodo di riposo prescritto all'allegato I, capo V, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (14) non abbia luogo in un posto di controllo.
Qualora durante lo spostamento della partita attraverso una zona soggetta a restrizioni II si preveda un periodo di riposo di un giorno o più in un posto di controllo, gli animali sono protetti dall'attacco dei vettori;
iii)
seguendo l'itinerario autorizzato dall'autorità competente del luogo di origine.
3. Ai fini dell'incanalamento, precedentemente alla prima spedizione di una partita dalle zone soggette a restrizioni I o II da cui ha luogo una procedura di incanalamento, l'autorità competente dello stabilimento di origine provvede affinché siano predisposti gli accordi necessari con le pertinenti autorità competenti dei luoghi di passaggio e destinazione e gli operatori per garantire:
a)
l'approvazione del piano di emergenza;
b)
la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi e degli operatori in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria del mezzo di trasporto o qualsiasi azione fraudolenta;
c)
la notifica immediata da parte degli operatori all'autorità competente di qualsiasi incidente o grave avaria del mezzo di trasporto.
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