Art. 19

Obblighi dello Stato membro del luogo di origine delle partite di bovini, del materiale germinale o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati, per quanto riguarda le informazioni da comunicare alla Commissione e agli Stati membri per le deroghe concesse in base alle valutazioni dei rischi

In vigore dal 28 giu 2021
Obblighi dello Stato membro del luogo di origine delle partite di bovini, del materiale germinale o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati, per quanto riguarda le informazioni da comunicare alla Commissione e agli Stati membri per le deroghe concesse in base alle valutazioni dei rischi Qualora l'autorità competente autorizzi movimenti di partite di bovini o materiale germinale sulla base dell'esito favorevole di una valutazione dei rischi delle misure contro la diffusione dell'infezione da LSDV di cui agli o 10, lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle garanzie in materia di sanità animale e all'approvazione da parte delle autorità competenti del luogo dello stabilimento di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1070:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo