REGOLAMENTO·n. 342·21 gennaio 2014

Regolamento (UE) 2014/342

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 342/2014 DELLA COMMISSIONE - del 21 gennaio 2014 - che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 21 gennaio 2014 34 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

capo ICAPO I
capo I.tit_1OGGETTO E DEFINIZIONI
capo IICAPO II
capo II.tit_1PRINCIPI TECNICI
capo IIICAPO III
capo III.tit_1METODI DI CALCOLO
capo IVCAPO IV
capo IV.tit_1DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1OggettoArt. 1.tit_1OggettoArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppoArt. 3.tit_1Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppoArt. 4Trasferibilità e disponibilità di fondi propriArt. 4.tit_1Trasferibilità e disponibilità di fondi propriArt. 5I fondi propri settorialiArt. 5.tit_1I fondi propri settorialiArt. 6Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziarioArt. 6.tit_1Deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziarioArt. 7CoerenzaArt. 7.tit_1CoerenzaArt. 8ConsolidamentoArt. 8.tit_1ConsolidamentoArt. 9Requisito di solvibilitàArt. 9.tit_1Requisito di solvibilitàArt. 10I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziarioArt. 10.tit_1I requisiti di fondi propri e di solvibilità del conglomerato finanziarioArt. 11Trattamento delle partecipazioni intersettorialiArt. 11.tit_1Trattamento delle partecipazioni intersettorialiArt. 12Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziarioArt. 12.tit_1Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziarioArt. 13Disposizioni settoriali transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering)Art. 13.tit_1Disposizioni settoriali transitorie e di mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering)Art. 14Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CEArt. 14.tit_1Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CEArt. 15Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CEArt. 15.tit_1Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CEArt. 16Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CEArt. 16.tit_1Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CEArt. 17Entrata in vigoreArt. 17.tit_1Entrata in vigore
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