Art. 16

Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CE

In vigore dal 21 gen 2014
Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CE 1.   Le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione del metodo 3 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE solo nelle circostanze seguenti: a) non è ragionevolmente fattibile applicare il metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE a tutte le imprese o il metodo 2 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE a tutte le imprese di un conglomerato finanziario, in particolare in quanto il metodo 1 non può essere utilizzato per una o più imprese che esulano dall'ambito del consolidamento o in quanto un'impresa regolamentata è stabilita in un paese terzo e non è possibile ottenere informazioni sufficienti per applicare uno dei metodi a tale impresa; b) le imprese che applicherebbero uno dei metodi considerate nel loro insieme sono di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 2.   Il metodo 1 o il metodo 2 sono usati da tutte le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario diverse da quelle di cui al paragrafo 1. 3.   Se l'autorità competente autorizza l'applicazione del metodo 3 in relazione ad un conglomerato finanziario, tale metodo è applicato in maniera coerente nel tempo.
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Specifica delle circostanze per l'uso del metodo 3 a norma della direttiva 2002/87/CE (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/342) — Testo vigente | Portale Normativo