Art. 15
Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE
In vigore dal 21 gen 2014
Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 2 a norma della direttiva 2002/87/CE
1. Se i fondi propri di un'impresa regolamentata sono soggetti a un filtro prudenziale ai sensi delle pertinenti norme settoriali, si applica uno dei seguenti trattamenti:
a)
l'importo filtrato, ovvero l'importo netto preso in considerazione nel calcolo dei fondi propri delle partecipazioni, è aggiunto al valore contabile delle partecipazioni conformemente all', paragrafo 4, secondo comma della direttiva 2002/87/CE se l'importo filtrato aumenta il capitale regolamentare;
b)
l'importo filtrato di cui alla lettera a) è dedotto dal valore contabile delle partecipazioni conformemente all', paragrafo 4, secondo comma della direttiva 2002/87/CE se l'importo filtrato riduce il capitale regolamentare.
2. Per i conglomerati finanziari attivi principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento, gli investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 appartenente al settore assicurativo che non sono partecipazioni sono dedotti integralmente dagli elementi dei fondi propri del soggetto che detiene lo strumento conformemente alle norme settoriali applicabili a tale soggetto.
3. Gli investimenti intragruppo in strumenti di capitale che sono ammissibili come fondi propri ai sensi delle norme settoriali, tenuto conto dei limiti settoriali pertinenti, sono dedotti o esclusi dal calcolo dei fondi propri.
4. Il calcolo dei requisiti patrimoniali supplementari è effettuato in base alla formula riportata nell'allegato.
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