Art. 14

Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CE

In vigore dal 21 gen 2014
Specifica del calcolo tecnico di cui al metodo 1 a norma della direttiva 2002/87/CE 1.   I fondi propri di un conglomerato finanziario sono calcolati sulla base dei conti consolidati conformemente alla disciplina contabile pertinente applicata all'ambito della vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE e nel rispetto del paragrafo 5 se del caso. 2.   Per quanto riguarda i conglomerati attivi principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento, agli investimenti non consolidati si applicano i seguenti trattamenti in sede di calcolo dei fondi propri del conglomerato finanziario: a) gli investimenti significativi non consolidati detenuti in un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 che appartiene al settore assicurativo sono dedotti pienamente dai fondi propri del conglomerato; b) gli investimenti non consolidati diversi da quelli di cui alla lettera a) detenuti in un soggetto del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo sono dedotti integralmente dai fondi propri del conglomerato conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, i fondi propri emessi da un soggetto di un conglomerato finanziario e detenuti da un altro soggetto di tale conglomerato sono dedotti dai fondi propri del conglomerato se non sono già eliminati nel processo del consolidamento contabile. 4.   Un'impresa che è una entità controllata congiuntamente ai fini della disciplina contabile pertinente è trattata in conformità alle norme settoriali sul consolidamento proporzionale o sull'inclusione delle quote proporzionali. 5.   Quando un'entità soggetta alla direttiva 2009/138/CE appartiene a un conglomerato finanziario, il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare a livello di conglomerato finanziario è basato sulla valutazione delle attività e delle passività calcolate conformemente al titolo I, capo VI, sezioni 1 e 2 della direttiva 2009/138/CE. 6.   Quando i valori delle attività e delle passività sono soggetti a filtri prudenziali e deduzioni conformemente alla parte 2, titolo I del regolamento (UE) n. 575/2013, i valori delle attività o delle passività utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono quelli attribuibili ai soggetti rilevanti a norma di tale regolamento, escluse le attività e passività attribuibili ad altri soggetti del conglomerato finanziario. 7.   Quando le norme settoriali impongono il calcolo di una soglia o di un limite, la soglia o il limite a livello di conglomerato sono calcolati sulla base dei dati consolidati del conglomerato finanziario e previe le deduzioni richieste ai paragrafi 2 e 3. 8.   Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti, i soggetti regolamentati di un conglomerato finanziario che rientrano nell'ambito della situazione consolidata di un ente a norma della parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati collettivamente. 9.   Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti, le entità regolamentate di un conglomerato finanziario che rientrano nell'ambito della vigilanza di gruppo conformemente al titolo III della direttiva 2009/138/CE sono considerate collettivamente. 10.   Ai fini del calcolo delle soglie o dei limiti a livello di entità regolamentate, le entità regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario alle quali non si applica né il paragrafo 8, né il paragrafo 9 calcolano le rispettive soglie e i rispettivi limiti su base individuale conformemente alle norme settoriali dell'entità regolamentata. 11.   Quando si sommano i requisiti di solvibilità settoriali pertinenti, non vi sono aggiustamenti diversi da quelli richiesti dall' o derivanti da aggiustamenti alle soglie e ai limiti settoriali a norma del paragrafo 7.
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