Art. 11
Trattamento delle partecipazioni intersettoriali
In vigore dal 21 gen 2014
Trattamento delle partecipazioni intersettoriali
1. Quando un'impresa di un conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento ha una partecipazione in un'impresa del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo e che è dedotta conformemente all', paragrafo 3 o all', paragrafo 3, a livello di conglomerato finanziario non si applica alcun requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare rispetto a tale partecipazione.
2. Quando l'applicazione del paragrafo 1 determina una variazione diretta dell'importo delle perdite attese nell'ambito del metodo basato sui rating interni ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fondi propri del conglomerato finanziario è aggiunto un importo equivalente a tale variazione.
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