Art. 11 · Trattamento delle partecipazioni intersettoriali

Art. 11

Trattamento delle partecipazioni intersettoriali

In vigore dal 21 gen 2014
Trattamento delle partecipazioni intersettoriali 1.   Quando un'impresa di un conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento ha una partecipazione in un'impresa del settore finanziario che appartiene al settore assicurativo e che è dedotta conformemente all', paragrafo 3 o all', paragrafo 3, a livello di conglomerato finanziario non si applica alcun requisito dell'adeguatezza patrimoniale supplementare rispetto a tale partecipazione. 2.   Quando l'applicazione del paragrafo 1 determina una variazione diretta dell'importo delle perdite attese nell'ambito del metodo basato sui rating interni ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fondi propri del conglomerato finanziario è aggiunto un importo equivalente a tale variazione.
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