Art. 12
Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario
In vigore dal 21 gen 2014
Requisiti di fondi propri e solvibilità teorici per imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario
1. Quando una società di partecipazione finanziaria mista ha una partecipazione in un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, i requisiti di fondi propri e solvibilità teorici di tale impresa sono calcolati in conformità alle norme settoriali del settore più importante per il conglomerato finanziario.
2. Per una impresa non regolamentata operante nel settore finanziario diversa da quella di cui al paragrafo 1, i requisiti di fondi propri e solvibilità teorici sono calcolati in conformità alle norme settoriali del settore finanziario più vicino a quello in cui opera l'impresa non regolamentata. La determinazione del settore finanziario più vicino è basata sulla gamma di attività dell'impresa pertinente e sulla misura in cui l'impresa svolge tali attività. Se non è possibile identificare chiaramente il settore finanziario più vicino, si applicano le norme settoriali del settore finanziario più importante per il conglomerato finanziario.
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