Art. 17
Entrata in vigore
In vigore dal 21 gen 2014
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L', l', paragrafo 2, l', l', paragrafo 1, e l', paragrafi 5 e 9 si applicano dalla data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:342:oj#art-17