Art. 8

Consolidamento

In vigore dal 21 gen 2014
Consolidamento Per quanto riguarda i conglomerati finanziari attivi principalmente nel settore assicurativo, il metodo 1 che serve per calcolare la solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e riassicurazione di cui agli articoli 230, 231 e 232 della direttiva 2009/138/CE è considerato equivalente al metodo 1 che serve per calcolare i requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di un conglomerato finanziario di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE, a condizione che l'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo a norma del titolo III della direttiva 2009/138/CE non si discosti in maniera significativa dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare a norma del capo II della direttiva 2002/87/CE.
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