Art. 5
I fondi propri settoriali
In vigore dal 21 gen 2014
I fondi propri settoriali
1. I fondi propri di cui al paragrafo 2 che sono disponibili a livello di un'impresa regolamentata sono ammissibili per la copertura dei rischi derivanti dal settore che riconosce tali fondi propri e non sono considerati ammissibili per la copertura dei rischi di altri settori finanziari.
2. I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono fondi propri diversi dai seguenti:
a)
elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
elementi dei fondi propri di base delle imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE se tali elementi sono classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafi 1 e 2 di tale direttiva.
Storico versioni
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