Art. 5

I fondi propri settoriali

In vigore dal 21 gen 2014
I fondi propri settoriali 1.   I fondi propri di cui al paragrafo 2 che sono disponibili a livello di un'impresa regolamentata sono ammissibili per la copertura dei rischi derivanti dal settore che riconosce tali fondi propri e non sono considerati ammissibili per la copertura dei rischi di altri settori finanziari. 2.   I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono fondi propri diversi dai seguenti: a) elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; b) elementi dei fondi propri di base delle imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE se tali elementi sono classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94, paragrafi 1 e 2 di tale direttiva.
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