Art. 3
Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo
In vigore dal 21 gen 2014
Eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie a operazioni intragruppo
I fondi propri che derivano direttamente o indirettamente da operazioni intragruppo non sono inclusi nel calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare a livello di conglomerato finanziario.
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