Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 gen 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore assicurativo»: un conglomerato finanziario il cui principale settore finanziario di attività ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è il settore assicurativo;
2) «conglomerato finanziario attivo principalmente nel settore bancario o dei servizi di investimento»: un conglomerato finanziario il cui principale settore finanziario di attività ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE è il settore bancario o dei servizi di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2014:342:oj#art-2