Art. 4
Trasferibilità e disponibilità di fondi propri
In vigore dal 21 gen 2014
Trasferibilità e disponibilità di fondi propri
1. I fondi propri riconosciuti a livello di un'impresa regolamentata che eccedono quelli necessari per soddisfare i requisiti di solvibilità settoriali di cui all' non sono inclusi nel calcolo dei fondi propri di un conglomerato finanziario, o della somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata del settore finanziario di un conglomerato finanziario, salvo se non vi sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento di fondi tra le imprese del conglomerato finanziario.
2. In sede di presentazione al coordinatore dei risultati del calcolo e dei dati rilevanti per il calcolo di cui all', paragrafo 2, quinto comma della direttiva 2002/87/CE, l'impresa di cui a tale comma conferma e dimostra al coordinatore che il paragrafo 1 è stato osservato.
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