REGIO DECRETO·n. 1298·16 giugno 1938
Norme di attuazione della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, relativa alla vendita e locazione degli stabili aventi destinazione alberghiera.
Vigente dal 30 agosto 1938 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE
Art. 2Il Ministero per la cultura popolare, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione albe
Art. 3Il Ministero della cultura popolate, accertata la necessità di mantenere la destinazione a
Art. 4Se l'interessato insiste nella domanda presentata, o non risponde nel termine indicato nel
Art. 5All'esercizio del diritto di prelazione il Ministro per la cultura popolare, sentiti gli o
Art. 6La domanda prevista dal comma 5, dell'art. 3 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, deve
Art. 7Per ottenere la prelazione di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, il l
Art. 8Il Ministero, ricevuta la domanda, procede agli opportuni accertamenti seguendo gli stessi
Art. 9Salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il Ministero comunica al l
Art. 10Sia il locatore che il locatario possono comparire personalmente o farsi rappresentare da
Art. 11Nella riunione il locatario ricorrente espone il fatto e le ragioni su cui fonda la sua do
Art. 12Se il disaccordo derivi dalla volontà espressa del proprietario dell'edificio di voler egl
Art. 13Anche nel caso di cui al precedente articolo la riunione proseguirà per l'esame e la discu
Art. 14Quando occorra determinare il giusto prezzo di locazione, il Ministero della cultura popol
Art. 15Qualora il locatore intenda gestire direttamente l'albergo, ai sensi del comma 7 dell'art.