Art. 6
In vigore dal 14 set 1938
La domanda prevista dal comma 5, dell' della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, deve essere unica e sottoscritta da tutti gli interessati.
In essa saranno specificatamente indicati i punti sui quali è stato raggiunto l'accordo e quelli sui quali sussiste il disaccordo.
Nella domanda sarà demandato al Ministero di determinare le clausole necessarie a regolare i punti controversi e sarà esplicitamente dichiarato che i richiedenti si impegnano ad accettarle.
Il Ministero provvede sentite le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-6