Art. 7
In vigore dal 14 set 1938
Per ottenere la prelazione di cui all' della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, il locatario deve inoltrare al Ministero della cultura popolare apposita domanda avente per oggetto la sola rinnovazione del contratto di affitto ed eventualmente anche la fissazione dell'equo canone. Essa può farsi soltanto dopo che il locatore abbia risposto negativamente alla domanda fatta dal locatario nei termini e con le modalità prescritte dall' della legge, o non abbia risposto entro i venti giorni stabiliti dallo stesso.
Tale domanda deve contenere la indicazione degli estremi del contratto di affitto (generalità del locatore, domicilio, indicazione dei beni locati e loro ubicazione, data di inizio e di cessazione del contratto, canone di affitto, dati della sua registrazione).
Nella domanda il locatario deve dichiarare di essere stato adempiente al pagamento del canone di affitto e di avere richiesto nei modi e nei termini di legge la proroga del contratto, indicando, se conosciuto, il motivo del rifiuto opposto dal locatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-7