Art. 10
In vigore dal 14 set 1938
Sia il locatore che il locatario possono comparire personalmente o farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di mandato generale o speciale, contenente la facoltà di transigere e conciliare, nonché farsi assistere da un avvocato.
Nel caso di impedimento, o assenza giustificata di una delle parti, la convocazione può essere rinviata ad altro giorno, mediante avviso trasmesso nei termini di cui all'ultima parte del precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-10