Art. 15

In vigore dal 14 set 1938
Qualora il locatore intenda gestire direttamente l'albergo, ai sensi del comma 7 dell' della legge 21 luglio 1936-XIV, n. 1692, l'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentito il parere dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza prescritta dall'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'esercizio dell'albergo stesso. Il provvedimento è comunicato agli interessati in via amministrativa. Il rilascio della licenza da parte del questore è subordinata all'adempimento da parte del titolare, delle condizioni fissate nel decreto di autorizzazione. Allorchè sia stata concessa l'autorizzazione a gestire direttamente l'albergo, il Ministro può fissare i termini per il rilascio degli immobili e quello dal quale dovrà decorrere la gestione diretta, se tale termine non sia stato indicato nel decreto di autorizzazione.
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