Art. 18
In vigore dal 14 set 1938
Tutte le domande e le memorie previste dalla legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, nonché dal presente regolamento, devono essere stese su carta da bollo competente, debbono essere sottoscritte dall'interessato personalmente o dal suo legale rappresentante, debbono contenere la elezione di domicilio nella Provincia ove trovansi l'albergo, pensione o locanda in contestazione. Qualora non sia fissata la elezione di domicilio, ovvero essa risulti generica, le comunicazioni sono fatte all'interessato presso il municipio del Comune dove trovasi l'azienda alberghiera.
Le domande e le memorie devono essere dirette al Ministero della cultura popolare in Roma e spedite assieme ai documenti con plico raccomandato alla Direzione generale per il turismo presso il Ministero medesimo.
Le comunicazioni previste dagli del presente regolamento possono essere fatte dal Ministero della cultura popolare a mezzo del prefetto oppure direttamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 120. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-18