Art. 17

In vigore dal 14 set 1938
All'esercizio del diritto di prelazione a favore del locatario, il Ministro per la cultura popolare provvede con decreto, che deve contenere: la indicazione dello stabile sul quale viene esercitata la prelazione e le generalità del relativo proprietario; la indicazione della persona o dell'ente a cui favore viene esercitata la prelazione; la durata del contratto di affitto che viene rinnovato e la sua decorrenza; la eventuale indicazione del giusto prezzo, determinato a sensi del precedente . Copia del decreto Ministeriale è notificata agli interessati a cura del prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-17

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