Art. 17
In vigore dal 14 set 1938
All'esercizio del diritto di prelazione a favore del locatario, il Ministro per la cultura popolare provvede con decreto, che deve contenere:
la indicazione dello stabile sul quale viene esercitata la prelazione e le generalità del relativo proprietario;
la indicazione della persona o dell'ente a cui favore viene esercitata la prelazione;
la durata del contratto di affitto che viene rinnovato e la sua decorrenza;
la eventuale indicazione del giusto prezzo, determinato a sensi del precedente .
Copia del decreto Ministeriale è notificata agli interessati a cura del prefetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-17