Art. 5
In vigore dal 14 set 1938
All'esercizio del diritto di prelazione il Ministro per la cultura popolare, sentiti gli organi indicati dall', comma 2, della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, provvede con decreto, il quale deve contenere:
la indicazione dello stabile, sul quale il diritto di prelazione viene esercitato e le generalità del relativo proprietario;
la indicazione dell'ente o della persona a cui favore viene esercitata la prelazione per la vendita o per la locazione;
la indicazione del giusto prezzo determinato ai sensi dell' della legge anzidetta;
la indicazione della decorrenza e della durata del contratto, se trattasi di locazione;
la indicazione del termine entro il quale colui a cui favore venne accordata la prelazione dovrà effettuare il versamento del prezzo al proprietario, ed entrare nel possesso e libero godimento dell'immobile, se trattasi di vendita.
Copia del decreto Ministeriale sarà notificata a tutti gli interessati a cura del prefetto della Provincia nella quale trovasi l'immobile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-5