Art. 9

In vigore dal 14 set 1938
Salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il Ministero comunica al locatore copia della domanda presentata dal locatario, con invito a presentare le sue controdeduzioni entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione medesima. Entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra gli interessati avranno comunicazione dal Ministero, del luogo, giorno ed ora fissati per l'esame della domanda, mediante avviso trasmesso almeno dieci giorni prima della riunione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-9

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