Art. 4

In vigore dal 14 set 1938
Se l'interessato insiste nella domanda presentata, o non risponde nel termine indicato nella comunicazione, il Ministero, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, invita l'ente o la persona che intende acquistare o prendere in locazione l'edificio a presentare apposita domanda, dalla quale deve risultare l'impegno esplicito di mantenere almeno per dieci anni la destinazione alberghiera. Tale domanda deve essere corredata di un piano tecnico e finanziario che dia affidamento che l'impegno potrà essere mantenuto. Il Ministero nel suo giudizio discrezionale, può richiedere quelle maggiori garanzie che ritenga più convenienti per assicurare l'esatto adempimento dell'impegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-4

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