Art. 8

In vigore dal 14 set 1938
Il Ministero, ricevuta la domanda, procede agli opportuni accertamenti seguendo gli stessi criteri indicati al precedente . Nel caso che ritenga non applicabili le disposizioni della legge, il Ministero ne informa il richiedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-8

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