Art. 2

In vigore dal 14 set 1938
Il Ministero per la cultura popolare, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione alberghiera è necessaria alle esigenze del turismo. Gli accertamenti di che al presente articolo sono eseguiti a mezzo dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, nonché a mezzo degli enti e delle autorità che il Ministero ritenga utile interpellare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1298#art-2

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