REGIO DECRETO·n. 2145·27 ottobre 1927
Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per cio' che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.
Vigente dal 14 dicembre 2009 11 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla discip
Art. 3Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni
Art. 4Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato rico
Art. 5La Giunta deve comunicare all'Associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi co
Art. 6L'albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle Associazioni sindacali.
Art. 7Spetta alle Associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza: a) di curare che sia
Art. 8Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegne
Art. 9II Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con su
Art. 10I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o
Art. 11Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili,