Art. 4

In vigore dal 15 dic 1927
Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio del Sindacato nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma 2°, n. 4, del su citato art. 14, fanno parte della Commissione centrale quattro ingegneri e due architetti, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e per le corporazioni, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi Sindacati nazionali designerà in numero doppio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-10-27;2145#art-4

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Art. 4 Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per cio' che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. — Testo vigente | Portale Normativo